Anche i dipendenti possono essere pedinati. Ecco quando l'azienda lo può fare
Il datore di lavoro che sospetta di eventuali abusi riguardanti la legge 104 può assoldare un investigatore o effettuare controlli a mezzo di agenzie, per verificare se i permessi siano utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Nel caso in cui dalle indagini emerga la fondatezza dell'abuso, ossia che
il lavoratore sta utilizzando il permesso per attività diverse da quelle consentite, (come l'assistenza al parente disabile), le prove raccolte possono essere utilizzate a fondamento del
licenziamento per giusta causa.
A tal proposito la giurisprudenza ha evidenziato come l'utilizzo improprio dei permessi 104 (ad esempio per soddisfare interessi personali anziché assistere il parente disabile) rappresenti un abuso idoneo a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nonché un comportamento che viola i doveri imposti dalla convivenza sociale e che costringe l'intera collettività a sopportarne l'indebito costo, dunque rilevante in ambito penale.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla legittimità di una simile pratica (ossia assoldare un detective), stante quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori sul divieto di "spiare i dipendenti". Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che non viola lo Statuto dei lavoratori il datore di lavoro che si serve di un investigatore per accertare l'abuso dei permessi ex lege 104/92, considerando dunque legittimo il controllo finalizzato ad accertare l'uso improprio dei permessi, suscettibile di rilevanza anche penale.
Nella recente sentenza n. 9749/2016, la sezione lavoro ha dato continuità all'insegnamento che ha considerato legittimo il controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi ex. L. n. 104 del 1992, art. 33, suscettibile di rilevanza anche penale, essendo stato effettuato al di fuori dell'orario di lavoro, e in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.
Difatti, rammenta la Corte, le agenzie investigative per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
Con la pronuncia richiamata, la Cassazione ha dato seguito a quanto affermato in precedenza dalla sentenza n. 4984/2014, in cui gli Ermellini, sempre interrogati sulla liceità o meno dei controlli effettuati a mezzo di investigatori privati, hanno rammentato che le disposizioni che delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi (e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa), non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi dalla guardie particolari giurate (quale, nella specie, un'agenzia investigativa) per la tutela del patrimonio aziendale.
Nel caso considerato, il controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) non ha riguardato l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo stato effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.